5. DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso di conversione in legge, già votata dal Senato con modificazioni ed attualmente all’esame della Camera.
Si tratta del provvedimento più complesso ed articolato emesso in materia, con cui, come sopra detto, è stato abrogato e integralmente sostituito il precedente D.L. 8 marzo 2020 n. 11, composto di 127 articoli suddivisi in cinque Titoli di cui:
- il I, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (artt. da 1 a 18);
- il II, recante misure di sostegno al lavoro, suddiviso a sua volta in due capi, recanti rispettivamente “estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale” (artt. da 19 a 22) e “norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e sostegno ai lavoratori” (artt. da 23 a 48);
- il III, recante “misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario” (artt. da 49 a 59);
-il IV, recante “misure fiscali a sostegno delle famiglie e della imprese” (artt. da 60 a 71);
- il V, recante ulteriori diverse disposizioni “per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19” (artt. da 72 a 127), tra cui vanno in particolare segnalate quelle in materia di giustizia civile, penale, tributaria, contabile e amministrativa (artt. 83, 84 e 85), quella in materia di (esonero dagli) effetti di ritardi o inadempimenti contrattuali (art. 91 che a tal fine introduce un ulteriore comma 6 bis all’art. 3 del D.L. 6/20 convertito in L. 13/30), quella in materia di proroga della esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili anche ad uso non abitativo (originariamente stabilita dall’art. 103 fino alla data del 30 giugno che con ogni probabilità sarà differita con la prossima legge di conversione al 30 settembre 2020), quelle relative alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi con i conseguenti effetti di proroga al 15 giugno 2020 della validità di certificati, attestati concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile (art. 103) ed al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o scadenti successivamente al 18 marzo (art. 104), quelle in materia di svolgimento delle assemblee di società in deroga alle disposizioni del codice civile, con particolare riguardo alle modalità di partecipazione dei soci per via elettronica, ai termini e alle forme di convocazione delle assemblee per l’approvazione dei bilanci di esercizio, alle modalità di formazione delle decisioni dei soci di s.r.l.(art. 106)
Altre disposizioni , oltre a quelle già sopra richiamate saranno con ogni probabilità introdotte con la legge di conversione già approvata al Senato, tra cui si possono segnalare - oltre alle norme in materia di rimborsi di titoli di viaggio e pacchetti turistici (art. 88 bis), le ulteriori previsioni in materia di mediazione telematica e negoziazione assistita (art. 83, comma 20 bis e ter), la norma che consente all’avvocato di autenticare la procura alle liti anche a distanza (art. 83, comma 20 ter), nonché le norme in materia di sospensione delle procedure di espropriazione immobiliare sulla prima casa (v. art. 54 ter).
6. DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, volte a disciplinare in particolare la ripartizione delle attribuzioni nei rapporti Stato – Regioni
7. DECRETO–LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato che, oltre a confermare la validità dell’anno scolastico in corso e regolarne la conclusione, fornisce le prime indicazioni in merito all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e disciplina le modalità di svolgimento degli esami di Stato. Norme specifiche vengono previste anche con riferimento ai concorsi e agli esami di abilitazione per l’accesso alle professioni (cui si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).
8. DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, contenente oltre alle norme per agevolare l’erogazione alle imprese da parte del sistema bancario dei crediti garantiti dalla Stato, misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19 tra cui vanno in particolare segnalate:
- quella relativa al differimento al 1settembre 2021 della data di entrata in vigore del Codice della Crisi delle imprese (art. 5)
- quelle di deroga alle norme del Codice civile in tema di obblighi degli amministratori (e dei soci) in caso di perdita o riduzione del capitale sotto i minimi di legge (artt. 6 e 7);
- quelle di deroga alle regole civilistiche dettate dagli artt. 2467 c.c. e 2497 c.c. in tema di limiti ai diritti alla restituzione di finanziamenti alle società di capitali (art. 8);
- quelle in materia di fallimento e concordato preventivo (artt. 9 e 10);
- quella in materia di proroga dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11);
- quella che consente il ricorso al fondo di solidarietà per i mutui “prima casa” (art. 12).
Da segnalare inoltre quanto disposto dallo stesso Decreto-Legge all’art. 36 con cui è stata estesa la sospensione dei termini processuali al 11 maggio.
2. Senza pretesa di essere completi forniamo di seguito qualche cenno per inquadrare alcune delle principali questioni che possono porsi, partendo dalla premessa che è necessario attendere i decreti che il governo emanerà e verificare così se essi permetteranno di assorbire in tutto o in parte l’alterazione dell’equilibrio contrattuale a cui abbiamo fatto cenno.
3. Iniziamo col dire che, in linea di principio, non costituiscono causa di impossibilità della prestazione fatti, anche sopravvenuti, che si limitano a rendere difficile per il debitore (nel nostro caso per l’inquilino) l’adempimento dell’obbligo (e quindi il pagamento del canone).
A ciò si aggiunge che l’unica misura fino ad oggi emanata attinente alla materia di locazione muove dal presupposto che l’inquilino sia tenuto a farsi carico integralmente del canone: l’art. 65 del D.L. 17 marzo 2020 n. 88 (scaricabile cliccando qui) prevede, infatti, a favore del conduttore di immobili rientranti nella categoria C1 (negozi e botteghe) un credito di imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone relativo alla mensilità di marzo 2020.
Il proprietario ha quindi consistenti argomenti per sostenere che il conduttore resta comunque obbligato al pagamento dei canoni maturati anche nel periodo in cui il locale è stato chiuso per ordine dell’autorità. Negli ultimi anni, tuttavia, la Corte di Cassazione, richiamando i principi di buona fede che stanno alla base dell’esecuzione e dell’interpretazione dei contratti, ha rilevato come gli stessi rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giungendo anche alla conclusione che il giudice può intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti (v. Cass. 18/09/2009, n. 20106). Anche il conduttore, richiamando tale principio, potrebbe quindi avere degli argomenti giuridicamente apprezzabili per ottenere di vedere annullato o comunque attenuato lo squilibrio contrattuale qualora il mancato pagamento dei canoni si ponga in relazione con i provvedimenti di restrizione emessi a seguito dell’emergenza coronavirus.
4. Essendovi, come si comprende, buoni argomenti a sostegno delle tesi che tanto il proprietario quanto il conduttore potrebbero sviluppare per far valere i loro rispettivi interessi, si è in presenza di una situazione di oggettiva controvertibilità che non permette, allo stato, di fare previsioni di sorta su quale potrebbe essere l’esito di un eventuale giudizio. Va comunque ricordato che le cause in materia di locazione in tanto possono essere promosse in quanto sia stato preventivamente esperito il tentativo di mediazione (v. art. 8 D.lvo 4.3.2010, n. 28); non è quindi da escludere che in quella sede possano essere definiti i contrapposti interessi.
5. Completa il quadro la considerazione che la sospensione decretata dal Governo dei termini per il compimento degli atti processuali riguarda anche cause di locazione e quelle di sfratto per morosità. Con l’ultimo decreto tale termine è stato prorogato fino all’11 maggio 2020: pertanto qualunque azione in materia di locazione, salve eventuali ulteriori proroghe, potrà essere concretamente avviata soltanto a partire dal 12 maggio 2020.
3. Ammesso che il periodo di sospensione decretato dal Governo cessi effettivamente con l’11 maggio 2020, la ripresa delle attività processuali per gli sfratti va calata nelle peculiarità che contraddistinguono questo tipo di procedimenti.
Riepiloghiamo le principali:
- gli sfratti, siano essi di convalida per finita locazione o di convalida per morosità, sono contraddistinti da una fase sommaria all’esito della quale il giudice può disporre la convalida dello sfratto ed assegnare il termine per il rilascio e da una fase successiva sottoposta al rito locatizio che in tanto si apre in quanto il soggetto cui viene intimato lo sfratto solleva delle contestazioni;
- fra il giorno in cui si perfeziona la notifica dell’intimazione di sfratto e quello dell’udienza per la convalida fissato nell’atto di intimazione devono intercorrere almeno venti giorni liberi;
- la parte intimata ha la facoltà di comparire personalmente all’udienza per la convalida per svolgere nella fase a cognizione sommaria una serie limitata di attività e in modo particolare di opporsi alla convalida;
- qualora nessuno compaia all’udienza di convalida fissata nella citazione, il giudice deve ordinare il rinnovo della citazione medesima se la notifica si è perfezionata senza consentire il rispetto del termine di venti giorni ovvero se risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza dell’intimazione di sfratto;
- fra la data di perfezionamento della notifica della rinnovazione della citazione e quella della nuova udienza fissata dal giudice devono intercorrere sempre non meno di venti giorni.
4. Tanto chiarito sulle specificità del rito, le conseguenze della sospensione hanno provocato o sono destinate a provocare le seguenti conseguenze a seconda che si faccia riferimento: a) agli sfratti ritualmente notificati nel rispetto del termine dei venti giorni e già iscritti a ruolo per un’udienza ricadente nel periodo di sospensione; b) agli sfratti per cui non è stato possibile rispettare, per effetto della sopravvenuta sospensione, il termine di venti giorni fra la data di notifica e quella dell’udienza di comparizione; c) agli sfratti ancora da notificare.
4.a Sfratto intimato ritualmente notificato nel rispetto del termine per un’udienza ricadente nel periodo di sospensione ed iscritto a ruolo
L’udienza di sfratto non si è potuta svolgere ed il giudice designato l’ha dovuta rinviare d’ufficio presumibilmente a data da destinarsi non essendovi, neppure al momento della redazione della presente nota, certezza che il termine di sospensione non subisca ulteriori proroghe. L’udienza effettiva di rinvio sarà quindi resa nota attraverso una nuova comunicazione da parte della cancelleria e, a meno che l’intimato non fosse già precedentemente costituito, l’intimante dovrà rinnovargli la notifica, nel rispetto del termine dei venti giorni, per metterlo a conoscenza della nuova data di udienza fissata per la convalida.
4.b Sfratto la cui notifica era in corso al momento della sospensione e che non si è potuta perfezionare validamente per l’udienza indicata.
La notifica dello sfratto andrà rinnovata a cura della parte intimante per una nuova udienza fissata dallo stesso intimante, occorrendo che fra il giorno della nuova notifica e quello dell’udienza intercorra sempre un termine non inferiore a venti giorni liberi.
4.c. Sfratto ancora da notificare
Fintanto che vi è incertezza sulla data di cessazione della sospensione, è sconsigliabile notificare nuovi atti di sfratto. Occorre comunque tenere presente che in questo periodo gli ufficiali giudiziari accettano solo gli atti indifferibili ed urgenti e questo circoscrive la possibilità di notifica alle limitate ipotesi in cui l’avvocato della parte possa notificare direttamente vuoi a mezzo del servizio postale, vuoi tramite posta elettronica certificata. In questo periodo chi intende intimare uno sfratto potrà semmai inviare delle diffide stragiudiziali per interrompere eventuali termini di decadenza o di prescrizione e per costituire il proprio inquilino in mora.
5. Sulla base di quanto detto risulta chiaro che - una volta che i termini per il compimento delle attività processuali avranno ripreso a decorrere - occorrerà attendere ancora del tempo per ottenere le ordinanze di convalida ed i relativi provvedimenti di rilascio anche nell’ipotesi di sfratti già intimati prima del 9 marzo.
È ragionevole quindi ipotizzare che i primi provvedimenti saranno emessi a partire da quest’Estate, dovendosi altresì tenere presente che si sta profilando una situazione di blocco dell’esecuzione degli sfratti. A tale riguardo va, infatti, segnalato che l’art. 103 ultimo comma del sopra citato D.L. 17.3.2020 n. 8 ha sospeso l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 30 giugno 2020, sospensione che potrebbe subire ulteriori proroghe per contenere gli effetti della situazione di emergenza, soprattutto abitativa, che potrebbero derivare dalla recessione economica indotta dai provvedimenti di chiusura delle attività commerciali disposta dal Governo.